CREDITO COLLEGATO
Il prestito finalizzato, o “credito collegato”, in base all’art. 121 TUB art 1 capo c), è un finanziamento legato all’acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate.
Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto.
Il contratto di credito deve contenere la descrizione dettagliata del bene o del servizio e deve contenere l’indicazione del prezzo.
Ottenere un credito ai consumatori ha un costo: interessi, commissioni e altre spese.
Le commissioni comprendono: i costi per l’apertura della pratica e per la gestione del finanziamento; le altre spese possono riguardare le imposte o le assicurazioni.
Alcune commissioni e spese sono fisse, indipendentemente dalla somma richiesta.
Conseguentemente avranno un’incidenza tanto più alta, quanto più basso sarà l’importo richiesto.
L’insieme degli interessi e dei costi per l’accesso al credito formano il “costo totale del finanziamento”.
Il Consumatore, prima di chiedere un prestito deve:
– informarsi preventivamente su oneri e spese, tassi ed eventuali garanzie pretese, personali e cambiarie.
– fare un confronto tra le offerte presenti sul mercato tenendo conto sia dei parametri tecnici (TAN e TAEG) sia dei servizi connessi all’attività di erogazione (veloce disponibilità della somma, facilità di contatto e di informazione, serietà e notorietà dell’azienda).
– leggere attentamente le «Informazioni europee in base al credito ai consumatori», ovvero il documento che il finanziatore ha l’obbligo di consegnargli prima della conclusione del contratto e che deve rispondere alle indicazioni circa il contenuto minimo fissate dalla Banca d’Italia (Banca d’Italia).
– pretendere che il contratto sia scritto e contenga l’indicazione precisa di tutti gli elementi previsti dalla normativa in materia.
– chiedere una copia del contratto prima della sua sottoscrizione: in questo caso il finanziatore potrà chiedere al consumatore il pagamento delle spese di istruttoria a fronte della consegna della copia.
I venditori di merci e servizi che propongono la sottoscrizione di un contratto di finanziamento non hanno un simile obbligo, che ricade solo sul finanziatore; essi devono tuttavia precisare al consumatore la propria posizione.
Con la consegna della copia, il consumatore non si impegna alla conclusione del contratto.
Qualora nel contratto definitivo alcune condizioni risultino modificate rispetto a quelle comunicate preventivamente il finanziatore deve darne comunicazione al consumatore prima della sottoscrizione del contratto.
La presente pubblicazione ha natura pubblicitaria e viene diffusa con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi alla pagina trasparenza. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione dell’istituto erogante.