FAQ
L’Eurirs (o Irs) è l’acronimo di Euro Interest Rate Swap (tasso per gli swap su interessi).
L’Eurirs indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse.
L’Eurirs è calcolato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation).
L’Eurirs è il valore di riferimento per calcolare le rate dei finanziamenti concessi a tasso fisso.
L’Eurirs dipende dalla durata del finanziamento, non dall’ammontare del capitale.
In generale, maggiore è la durata del prestito, maggiore sarà l’Eurirs applicato.
Lo Spread è una delle due componenti del tasso di interesse di un finanziamento (tasso base + spread).
Lo Spread è un valore che viene stabilito contrattualmente, che rimane fisso nel tempo e che comprende il margine di guadagno della banca.
Lo Spread sommato ad uno specifico tasso di riferimento preso sul mercato (Euris -Fisso o Euribor -Variabile), determina il tasso di interesse applicato al finanziamento.
Lo Spread applicato dalle banche non è un valore fisso, ma varia a seconda del tipo di prodotto, del cliente, della durata, della collocazione territoriale e delle condizioni di mercato.
Il termine Euribor è l’acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, che tradotto sta per Tasso Interbancario di Offerta in Euro.
L’Euribor è il valore medio (media ponderata) in corrispondenza del quale le principali banche del Sistema Euro (Eurosistema) ed alcune dell’area extra Euro, si scambiano il denaro, da una settimana a 12 mesi.
L’Euribor viene fissato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea con quotazioni a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi.
L’Euribor è il valore di riferimento per calcolare le rate dei finanziamenti concessi a tasso variabile.
La banca o l’istituto finanziario aggiunge all’Euribor la propria marginalità; il cosiddetto spread.
I Finanziamenti esclusi dai “Contratti di Credito ai Consumatori” sono:
– Finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
– Contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;
– Finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
– Finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
– Finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
– Finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
– Finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
– Finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
– Dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
– Finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
– Contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
– Iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 del T.U.B. e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
– Contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies del T.U.B.
Per “Supporto Durevole” si intende ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
Per “Sconfinamento” si intende l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa;
Per “Intermediario del Credito” si intendono gli Agenti in Attività Finanziaria, i Mediatori Creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del T.U.B., almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Per “Importo Totale del Credito” si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Per “Costo Totale del Credito” si intendono gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Per “Contratto di Credito Collegato” si intende un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Per contratto di “Contratto di Credito” si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.