Fidejussioni e cauzioni
La "Fidejussione" è prevista dal nostro Codice Civile all'art. 1936: È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
È un contratto attraverso cui una persona fisica o giuridica si impegna con il proprio patrimonio a coprire eventuali adempimenti di un'altra persona fisica o giuridica che abbia fatto richiesta di prestito o finanziamento presso un istituto di credito.
La Fidejussione può essere distinta in:
1) fidejussione sul fare (per il compimento di opere, lavori, costruzioni, etc)
2) fidejussione sul dare (per il pagamento di obbligazioni quali mutui, finanziamenti, canoni di affitto, concessioni, forniture, tasse, imposte, etc).
La garanzia ha carattere accessorio, in quanto l'obbligo del fidejussore scatta nel momento in cui si verifichi la difficoltà accertata del debitore, di adempiere al suo impegno nei confronti dell’ente finanziatore.
La "Cauzione" consiste nel deposito di denaro, titoli di credito ecc., rilasciato come garanzia dell'adempimento di un determinato obbligo.
La "Fidejussione" è una garanzia personale, la "Cauzione" è una garanzia reale